1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, di cui ai numeri 7) e 8), assicurando che l’attività delle sezioni specializzate distrettuali sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alla sezione a norma del citato numero 8);
2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2 con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione;
5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell’adozione di decreti ministeriali, l’assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e stabilire la disciplina per l’assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
6) prevedere l’assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8);
7) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al numero l) in primo grado:
7.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
7.2) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall’articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8);
7.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare esclusi quelli di cui al numero 8);
8) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, e ogni altro procedimento attualmente attribuito al tribunale per i minorenni in materia penale, civile e amministrativa, nonché prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 siano comunicati al pubblico ministero del tribunale di residenza di ciascuno dei genitori;
9) istituire le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) sul modello della sezione lavoro e prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al numero 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;
10) prevedere l’istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai numeri 7) e 8); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;
11) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l’ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;
12) prevedere che le sezioni specializzate di cui al numero 8) operino nella composizione prevista per i tribunali per i minorenni dall’articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
13) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:
13.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:
13.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo un termine libero a comparire per la controparte di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d’ufficio o su istanza di parte;
13.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;
13.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l’udienza per l’assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all’esito dell’ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;
13.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;
13.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell’ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d’ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;
13.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d’ufficio secondo i princìpi della competenza e della specializzazione e previsione dell’obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;
13.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all’esito dell’adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;
13.1.8) previsione della concentrazione dell’istruzione probatoria e dell’attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;
13.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:
13.2.1.) introduzione del procedimento con ricorso congiunto;
13.2.2) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all’interesse del minore, disponendone l’audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
13.2.3) rimessione al collegio per l’omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;
13.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l’esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:
13.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:
13.3.1.1.) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
13.3.1.2) nella fase introduttiva, l’estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
13.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l’esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
13.3.1.4) una disciplina dettagliata dell’intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;
13.3.1.5) l’applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
13.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell’articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
13.3.2) quanto al procedimento per l’esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
13.4) assicurare l’adeguata e specifica considerazione dell’interesse del minore, effettuandone l’ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all’articolo 336-bis del codice civile, con l’assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dell’infanzia e delle linee guida del Consiglio d’Europa in materia di giustizia a misura di minore;
14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 7) e 8) siano esercitate in modo esclusivo o, comunque, prevalente dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
15) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 8) i procedimenti penali di cui all’articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
16) istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8), gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l’individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7) e presso le procure generali della Repubblica, nell’ambito del programma di organizzazione dell’ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;
17) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al numero 8) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previamente adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge, nella composizione prevista dall’ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988;
18) fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedere la facoltà della parte offesa di partecipare al processo minorile;
19) prevedere che costituisca titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione alle sezioni specializzate e all’ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 16), l’aver esercitato funzioni in materia di famiglia e minori e l’aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori, comunque assegnati alle sezioni specializzate, debbano svolgere corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura;
20) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, i magistrati dell’ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l’acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l’ascolto del minore;
21) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al numero 1) nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l’esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;
22) prevedere l’emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento dello stesso con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie. |