Sabato, 06 Febbraio 2016
Minori: alla Madre non è stato tolto il figlio.
fonte: Minori: alla madre non è stato tolto il figlio La voce del trentino
In riferimento all’articolo apparso sulla Vostra testata, intitolato “Tribunale Trento: Mamma ottiene lavoro prestigioso e stabile ma le tolgono il figlio“, vorremmo esprimere disappunto in merito ad affermazioni di principio che traspaiono dalle dichiarazioni di alcuni protagonisti della vicenda.
Innanzitutto il titolo è fuorviante: alla madre non è stato tolto il figlio (non si ha contezza di una sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale) per cui godrà del regime di affido condiviso; il lavoro prestigioso e stabile di per sé non rappresenterebbe una condizione ostativa all’esplicazione del ruolo genitoriale, se non fosse per un dettaglio fondamentale: si tratta di un’occupazione a circa 800 km. dalla residenza del minore e del padre.
Il giudice ha ritenuto di non dover allontanare il piccolo di un anno e mezzo dal padre, in quanto il trasferimento della madre rispondeva ad un’esigenza di crescita professionale della suddetta, e non ad un’oggettiva necessità.
Non ci si può esimere dal citare l’illuminata sentenza del Tribunale di Milano Sez. IX civile (famiglia) d.d. 14 01 2015, Presidente Dell’Arciprete, Relatore Buffone: pensare che un padre non sarebbe in grado di occuparsi di una bambina di due anni è una conclusione fondata sul pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori.
La levata di scudi da parte del legale e della consulente tecnica di parte, la dott.ssa Palmieri, in favore della madre, ci inducono ad una serie di considerazioni:
1) Il principio della Bigenitorialità che informa la legge 54/2006 e prevede il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in questo caso (raro) è stato recepito dal giudice ma viene ripudiato dai consulenti della madre.
2) Il diritto degli adulti, sempre secondo legale e ctp, sembrerebbe prevalere su quello del minore.
3) Appare evidente, secondo la controparte, un presunto diritto inalienabile della madre a disporre dei figli senza tener conto delle loro esigenze e della presenza del padre
4) È manifesto un pregiudizio (come tale infondato) sulle capacità genitoriali paterne
Ci lascia perplessi che la dott.ssa Palmieri, psicologa e pedagogista stimata, abbia potuto appoggiare posizioni antitetiche alla legge – e di possibile nocumento al minore – piuttosto che favorire nella madre la consapevolezza della necessità, per il piccolo, di beneficiare della presenza di entrambi i genitori.
La rinuncia (temporanea) ad un avanzamento di carriera in virtù del supremo bene del minore sarebbe poi così disdicevole?
Ai padri separati che scelgono di trasferirsi per conseguire una crescita professionale NON vengono affidati i figli (togliendoli alle madri). Dunque, perché dovrebbe essere diverso per le madri?
Roberto Buffi Centro Antiviolenza bigenitoriale ONLUS
Dott.ssa Adriana Tisselli MFPG, Movimento Femminile per la Parità Genitoriale
Dott.ssa Valencia Saba ADIANTUM
Dott Massimo Rosselli del Turco Direttore ISPA (Istituto Studi Parlamentari ANFI)
Un figlio alienato è un figlio plagiato. Ne abbiamo prove tangibili che diventano degli sbandati senza educazione nè maniere e spesso sono pieni di collera verso i genitori naturali, quando li rivedono, che forse li ucciderebbero. Ovvio, qualcuno li ha trasformati così, con pazienza, tanto in mano ce li hanno loro!
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Non c’è rimedio. Sono fra quei genitori e provo rabbia, desiderio di ribellione, asocialità e sdegno verso la società intera. COME nascondere un TRAFFICO DI MINORI nella Bella Italia di Dante e di Petrarca? Mi hanno fatto sparire nel nulla un figlio. La mia compagna 4 figli! Credo che nessuno possa provare quello che proviamo noi. E lo stato insabbia… copre… peggio del Vaticano, che è pure complice…
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IPOCRITI
Ecco cosa mi ha scritto una coppia cui hanno tolto un figlio IN OSPEDALE ALLA NASCITA, e senza motivo, già da 9 anni:
“aldilà delle motivazioni che possano avere indotto a
proporre una tale legge (penso adozioni a singoli per regolarizzare
poi a posteriori delle coppie di fatto ma… cosa molto subdola e un
pò nascosta anche la regolarizzazione dei cosiddetti affidi sinedie
che a questo punto uscirebbero dall’illegalità e troverebbero una
legittimazione in senso adottivo) troviamo in essa degli elementi
ASSOLUTA INCOSTITUZIONALITA’, in quanto il fatto di mettere in
– Nascondi testo citato –
priorità con l’emendamento a-bis) dell’art.44 la coppia affidataria
che prima era in posizione d) e quindi a priorità più bassa significa
che la coppia affidataria potrebbe superare anche il caso del comma b)
ove il coniuge di un genitore origine (in caso per es. di separazione)
ha sicuramente molti più crediti in quanto fa parte di un nucleo
famigliare che comprende anche un’importantissimo elemento che è un
componente della famiglia origine!
Quindi, in sostanza, si porrebbe la coppia ( o il singolo)
affidataria, MOLTO ERRONEAMENTE, al disopra di una coppia con un
componente della famiglia origine o addirittura di un parente entro il
quarto grado (comma a).
In sostanza si stravolgerebbe anche quello che è lo status giuridico
del minore non considerando (come correttamente avveniva in
precedenza) componenti che giuridicamente sono profondamente legati al
minore.
Come già scritto è oltremodo sconcertante nel dibattito alla Camera
dei Deputati l’intervento dell’ On.Binetti (neuropsichiatra infantile
di area ipercattolica) che nel suo intervento sembra quasi ignorare le
ragioni della famiglia origine dicendo che è corretta l’adozione anche
nel caso il minore abbia dei genitori malati… non vorrei trarre
facili conclusioni ma.. queste cose mi ricordano dei passati non
troppo lontani in cui si c “creava la pura razza ariana” come quella
eletta per il futuro dell’umanità.
Io inviterei, molto caldamente, a proporre degli emendamenti per
modificare la legge, ridando senso alle risorse legate alla famiglia
origine come per esempio la disponibilità del coniuge di un genitore
origine che deve essere assolutamente prioritaria rispetto alle
argomentazioni di questo emenadamento alla legge 184/93.
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NON CI SENTONO DA QUELLE RECCHIE, COME SI DICE A ROMA.
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